Apprendistato 1° livello

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CFP - Apprendistato 1° livello

Apprendistato Art.43

Art.43 – DLGS 81/2015 – Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di 1° livello).

L’apprendistato Art. 43 – detto anche “di primo livello” – è un contratto di lavoro a causa mista (rapporto di lavoro vero e proprio e finalità formativa) ed è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

Possono essere assunti con questo contratto i giovani che hanno compiuto i 15 di età e fino al compimento dei 25 anni.

Consente di completare l’obbligo di istruzione e di assolvere il diritto – dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni e di acquisire un titolo di studio: ‘una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine del quarto anno’ (Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 genn.2013, n.13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni).

La durata contrattuale è determinata in considerazione del titolo di studio da conseguire e non può, in ogni caso, essere superiore ai tre o ai quattro anni.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
Strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Consente, quindi, l’acquisizione di un titolo di studio dopo la licenza media.

Destinatari

Giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (24 anni e 364 giorni)

Chi può assumere

Imprese di tutti i settori produttivi

Durata del contratto

La durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi; la durata massima è stabilita in funzione del titolo di studio da conseguire:

  • 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale –corsi triennali di IFP;
  • 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale –corso quadriennale;
  • 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore;
  • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6 Dlgs n.226/2005;
  • 1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale, nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore – corso IFTS.

Vi è inoltre facoltà di prorogare di un anno il contratto di apprendistato:

  • dei giovani che hanno concluso positivamente il percorso formativo e conseguito il titolo di studio per lo sviluppo di ulteriori competenze;
  • dei giovani che non hanno concluso positivamente il percorso formativo per consentire il conseguimento del titolo di studio.

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