Formazione e servizi a pagamento
Formazione obbligatoria
Educo eroga, a catalogo e su richiesta delle aziende, in funzione delle specifiche esigenze, i corsi obbligatori in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare:
Corso di Formazione per R.L.S. ai sensi dell'art. 37 10-11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’art. 47 del T.U.81 prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. L’RLS deve ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (32 ore), tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Corso di aggiornamento per R.L.S.
Il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Corso per R.L.S. - Datore di lavoro ai sensi dell’art. 34 del testo unico 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Il percorso formativo per i Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative svolte.
I corsi sono articolati pertanto per tre differenti livelli di rischio:
Basso rischio – 16 ore
Medio rischio – 32 ore
Alto rischio – 48 ore
Corsi di formazione per addetti al primo soccorso (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma9 e 45 comma 1 - D.M. 388/03 e s.m.i.)
Il D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenuto conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Gli incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (triennale). A questi fini, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 388/03, le aziende vengono classificate in tre gruppi:
GRUPPO A
- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, […] centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie […], lavori in sotterraneo […], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gli Addetti al Primo Soccorso delle aziende appartenenti al GRUPPO A devono frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (6 ore).
GRUPPO B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
GRUPPO C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gli Addetti al Primo Soccorso di aziende appartenenti ai GRUPPI B e C devono frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 - D.M. 3/9/21)
In base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione.
LIVELLO 1:
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)
LIVELLO 2:
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)
LIVELLO 3:
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)
Corsi di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37(2) D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
Il citato Accordo Stato-Regioni ha disciplinato l’articolazione dei percorsi formativi per i LAVORATORI, gli oneri collegati e la durata minima complessiva dei corsi in base alla classificazione Ateco dell’azienda:
- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio basso: totale 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio medio: totale 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio alto: totale 16 ore
La Formazione del PREPOSTO deve comprendere quella dei lavoratori come articolata nei punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore
La formazione dei DIRIGENTI sostituisce integralmente quella dei lavoratori ed è strutturata in 4 moduli della durata minima complessiva di 16 ore
Per i lavoratori assunti successivamente al’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni, la formazione deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Organizzazione corsi
Se siete interessati a partecipare ad uno dei corsi in elenco, potete contattarci allo 030-2807576 int.4 o tramite mail a anna.bruni@educobrescia.it, per informazioni di dettaglio.
Se volete organizzare il corso presso la vostra sede, siamo a disposizione per un preventivo personalizzato.
Corso di aggiornamento per R.S.P.P.
L’’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 stabilisce che l’aggiornamento, già previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 2006, deve avere periodicità quinquennale.